PEC - Finalmente un potere di controllo sulla funzionalità degli indirizzi inseriti nei Pubblici Registri
Lo scorso 29 aprile 2015, il Ministero della Giustizia,
d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, ha emanato una direttiva volta
a migliorare il sistema di gestione dei registri PEC tenuti dal Registro delle
Imprese.
In virtù del DL 185/2008 e del DL 179/2012, infatti, sia le
società che le imprese individuali hanno già da tempo l’obbligo di comunicare
un indirizzo PEC al Registro delle Imprese il quale, oltre a tenere un proprio
“albo” di indirizzi di Posta Elettronica Certificata, contribuisce ad
alimentare il c.d. “Indice Nazionale degli Indirizzi Elettronici” (INI-PEC).
Tale pubblici registri sono ampiamente utilizzati dagli Avvocati
per inviare comunicazioni (come ad esempio la classica diffida di pagamento) e
notificazioni di atti giudiziari, ciò con un notevole risparmio di costi per
l’ufficio e per i propri clienti.
Grande pecca del sistema, però, era rappresentata – almeno
sino ad oggi – dal mancato funzionamento di molti degli indirizzi presenti nei
registri.
Nessun potere di controllo “post-comunicazione” e,
soprattutto, nessun potere sanzionatorio era infatti stato conferito ai
tenutari, che di fatto non potevano intervenire in caso di indirizzi non
funzionanti, non rinnovati o, addirittura, non più esistenti.
La direttiva in commento, però, conferisce finalmente
all’Ufficio del Registro delle Imprese il potere di verificare (con cadenza
almeno bimestrale) il corretto funzionamento degli indirizzi PEC comunicati
dalle aziende e, in caso di inattività della casella di posta, l’ulteriore
potere di procedere alla rimozione dell’indirizzo qualora l’azienda stessa – su
invito del medesimo Ufficio – non provveda a comunicare un nuovo indirizzo
funzionante.
Se quindi l’azienda si trovasse nella condizione di non aver
nessun indirizzo PEC censito presso il Registro delle Imprese – o per non
averlo mai comunicato, o per successiva cancellazione – la stessa potrebbe
incorrere nella sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (per le ditte
individuali) e dall’art. 2630 c.c. (per le società).
Auspicabilmente questa direttiva porterà ad una drastica
riduzione degli indirizzi PEC non funzionanti presenti nel Registro delle
Imprese e nel registro INI-PEC, con notevoli vantaggi sia per le comunicazioni
fra azienda ed azienda, che per le quotidiane attività dell’Avvocato.
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