PCT: approvato il DL 132/2014 – novità in materia di deposito digitale nelle procedure esecutive


Questo sabato mattina è decisamente pregno di novità per tutti i giuristi italiana poiché, come in realtà annunciato già da qualche giorno, il Presidente Napolitano – nella giornata di ieri – ha provveduto a firmare il D.L. 132/2014 che è stato prontamente pubblicato questa mattina in gazzetta ufficiale (qui il testo completo)

Accanto ad una serie di riforme relative alla risoluzione alternativa del contenzioso, il decreto apporta importanti modifiche al sistema di instaurazione delle procedure esecutive, attraverso la modifica degli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile.

I tre articoli, regolanti rispettivamente il pignoramento immobiliare, quello presso terzi e quello immobiliare, vengono innovati dall’art. 18 del D.L. 132/2014 con modalità – salva qualche differenza che analizzeremo nello specifico – sostanzialmente speculari.
Il nuovo assetto della procedura di creazione del fascicolo dell’esecuzione, seguirà pertanto le seguenti fasi:

     A)    Pignoramento mobiliare
1)      A seguito del pignoramento l'ufficiale giudiziario consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. 
2)      Il creditore provvede, entro 15 giorni dalla consegna degli atti di cui sopra, al deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e – in allegato – di copie conformi dei documenti di cui al precedente punto 1)
3)      Copia del processo verbale viene conservata (e messa a disposizione del debitore) anche dall’ufficiale giudiziario, ciò sino alla cessazione dell’efficacia del pignoramento;
4)      Il pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui al precedente punto 2) non sono stati completati nel termine di 15 giorni dalla consegna dei documenti al creditore

      B)    Pignoramento presso terzi
1)      Eseguita l’ultima notificazione l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione
2)      Il creditore provvede, entro 30 giorni dalla consegna dell’atto di cui sopra, al deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e – in allegato – di copie conformi del titolo esecutivo e del precetto
3)      Il pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui al precedente punto 2) non sono stati completati nel termine di 30 giorni dalla consegna dei documenti al creditore

      C)    Pignoramento presso terzi
1)      Eseguita l’ultima notificazione l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
2)      Il creditore provvede, entro 15 giorni dalla consegna dei documenti di cui sopra, al deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e – in allegato – di copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
3)      Nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, e quindi quando il creditore provveda in proprio alla trascrizione presso la CCRRII, lo stesso dovrà provvedere al deposito della nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. (questo permetterà, a mio avviso, il deposito della nota di trascrizione anche in un momento successivo agli adempimenti di cui al punto 2).
4)      Il pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui al precedente punto 2) non sono stati completati nel termine di 15 giorni dalla consegna dei documenti al creditore.

Da un’analisi di massima di questa prima trance di innovazioni apportate al sistema delle esecuzioni, è facile rendersi conto di come si sia cercato di rendere il sistema di creazione del fascicolo dell’esecuzione simile a quello del processo civile ordinario, questo – come vedremo meglio di seguito – al fine di amalgamare la procedura di deposito digitale della nota di iscrizione a ruolo dei procedimenti civili.

Anche il costante riferimento a “copie conformi” e non a “originali” nel caso degli atti e documenti allegati alla nota di iscrizione a ruolo, è chiaramente volto a permettere il deposito telematico della nota e degli allegati attraverso la scannerizzazione – ove necessaria – di questi ultimi.

A conferma di ciò, difatti, anche l’art. 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012) è stato riformato, attraverso l’inserimento dei seguenti periodi:
“A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.
Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.”

La riforma de qua, quindi, da un lato conferisce un ulteriore potere di autenticazione al difensore della parte pignorante, il quale, anche il difuori dei casi di cui al comma 9bis (e quindi al di fuori dei casi di estrazione di atti e documenti dai fascicoli informatici di cancelleria) potrà attestare la conformità delle copie dei documenti che allegherà alla nota di iscrizione a ruolo.
Nota di iscrizione a ruolo che sarà totalmente digitalizzata a partire dal 31 marzo 2015, così – finalmente – sgombrando il campo dalle mille interpretazioni personali che il personale di cancelleria dei nostri Tribunali aveva tirato fuori a partire dal 30 giugno u.s.

Segnalo, comunque, che le modifiche sin qui analizzate varranno esclusivamente per i procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, indi per cui – purtroppo – il periodo di “incertezza interpretativa” potrebbe perdura per altri 90 giorni.

Non potendoci, almeno in questa sede, addentrare nelle numerose modifiche apportate al sistema dell’espropriazione forzata, vediamo però, quali ulteriori cambiamenti “telematici” sono stati introdotti dal D.L. 132/2014

L’art. 19 del suddetto decreto, apporta numerose modifiche al nostro codice di procedura civile che, per quanto attiene al processo civile telematico, sono riassumibili in:
      
      1)      Introduzione dell’art. 492-bis
L’articolo de quo permetterà la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
A seguito di istanza al Presidente del Tribunale ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, l'ufficiale giudiziario ricercherà – mediante collegamento telematico alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere (in particolare, anagrafe tributaria, PRA, registri degli enti previdenziali… etc….) – tutte le    informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con banche, committenti e datori di lavoro.
A seguito della ricerca, l’ufficiale giudiziario provvederà alla redazione di una processo verbale con l’indicazione delle banche dati interrogate e con le risultanze delle interrogazioni.
Qualora l’accesso abbia consentito l’individuazione di beni che si trovano nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo provvede di ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti rilascia copia autentica del verbale al creditore che, antro 10 giorni – a pena di inefficacia –, può procedere al pignoramento tramite l’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Qualora la ricerca abbia permesso di identificare crediti o cose nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notificazione (ove possibile a mezzo PEC o fax) al debitore e al terzo del processo verbale nonché delle classiche indicazioni, intimazioni e avvertimenti fatti al debitore e al terzo pignorato.

L’articolo de quo, qualora venga effettivamente e correttamente applicato, porterà certamente una serie innegabile di vantaggi nelle operazioni di ricerca di beni del debitore e di pignoramento degli stessi.

Preciso altresì che l’art. 19 del D.L. 132/2014 si occupa altresì di definire anche una lunga serie di parametri tecnici (modalità di accesso alle banche dati, costi della procedura, armonizzazione con le norme in materia di trattamento dei dati personali, etc…) che non ritengo opportuno analizzare a così breve distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma in esame.
Sarà necessaria una profonda analisi, da effettuarsi anche alla luce delle maggiori posizioni dottrinarie, di questa nuova modalità di ricerca ed espropriazione dei beni del debitore, che – quindi – non potrà che venire più avanti nel tempo.

      2)      Pignoramento presso terzi.
L’articolo 543 c.p.c viene radicalmente rivisto.
Da ora in poi la citazione a comparire dinanzi al giudice competente dovrà, infatti, contenere l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC.
Diviene quindi standard la comunicazione ex art. 547 c.p.c. direttamente al creditore, e rimane ipotesi residuale la comparizione del terzo all’udienza (il nuovo art. 543 specifica infatti che la citazione dovrà contenere l'avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, questi dovrà comparire in udienza per rendere la dichiarazione oralmente).
Allo stesso modo viene, come è logico, modificato il testo dell’art. 547 c.p.c. che oggi recita: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.”
Segnalo, pur non avendo attinenza con gli argomenti trattati in questo blog, che è stato altresì modificato l’art. 548 c.p.c., relativo ai casi di mancata dichiarazione del terzo.

Il decreto in esame, infine, introduce (tramite l’art. 20) tutta una serie di rapporti riepilogativi che i responsabili delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive (commissari giudiziari, curatori fallimentari, professionisti delegati… etc….) dovranno depositare telematicamente al fine di permettere il monitoraggio delle procedure de quibus.









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