30 giugno 2014 – Obbligo di deposito digitale


Negli ultimi tempi, leggendo articoli in giro per la rete e parlando con alcuni Colleghi, mi sono reso conto dell’assoluta ignoranza che regna in ordine all'ormai famoso “30 giugno 2014”.
Forse una sorte di paura dell’ignoto o di quel che sarà….. ha ingenerato un eccessivo panico in molti Professionisti, tanto da far perdere di vista il dato normativo che ha introdotto l’ormai fatidica data.
Ho letto comunicati di Ordini degli Avvocati che annunciavano l’avvio della sperimentazione del PCT in Corte d’Appello, sottolineando – però - la “non obbligatorietà sino al 30 giugno 2014”, oppure Colleghi preoccupati di come fare a notificare l’atto di citazione digitale.
Mi sembra quindi necessario ribadire, attraverso il riferimento diretto alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in cosa si concreterà l’obbligo di deposito in forma digitale.

Il primo comma dell’art. 16 bis della sopra citata L. 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, a partire dal 30 giugno 2014 “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”

La norma, quindi, chiarisce che l’obbligatorietà del deposito digitale riguarderà esclusivamente i Tribunali e non anche Giudice di Pace, Corte di Appello e Corte di Cassazione.
I successivi comma del medesimo testo normativo chiariscono, poi, quali atti debbano essere obbligatoriamente depositati digitalmente con decorrenza 30 giugno 2014.

Schematizzando


Lo schema che precede indica unicamente cosa cambierà obbligatoriamente dal 30 giugno 2014, ma non cosa possa essere depositato digitalmente in via generale.
Chiarisco, infatti, che la sperimentazione sul PCT sta comunque progredendo e molti Uffici Giudiziari hanno già avviato progetti sperimentali per il deposito di ulteriori atti di parte.
Il Tribunale di Torino, ad esempio, ammette il deposito con valore legale dei ricorsi ex art. 317 bis c.c, mentre il Tribunale di Tempio Pausania consente quello delle comparse di costituzione e risposta
Allo stesso modo, pur non vigendo alcun obbligo di deposito digitale a decorrere dal 30 giugno p.v., alcune CdA hanno già provveduto ad avviare sperimentazioni telematiche, quali – ad esempio – la Corte di Appello di Salerno che, dal 15 aprile 2014, accetta con pieno valore legale le comparse di costituzione, di intervento e conclusionali nei procedimenti contenzioni, di volontaria giurisdizione e di lavoro.

Per rimanere sempre aggiornati sulle sperimentazioni in corso e per avere la certezza che un determinato atto sia ricevibile da un determinato Ufficio Giudiziario, vi consiglio di utilizzare l’apposita sezione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia



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